Gazzetta Ufficiale N.
120 del 25 Maggio 2007
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 Maggio 2007 Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole
Eolie.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360,
concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno
o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con
la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione
del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro
dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta'
di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso
e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti
parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta
comunale di Lipari (Messina) del 7 marzo 2007, n. 30; Vista la
nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Messina n. 9025/07/13.12/GAB
del 15 marzo 2007, pervenuta in data 11 aprile 2007; Visto il
parere favorevole espresso dalla regione Siciliana comunicato
con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 144 del
26 marzo 2007, pervenuta in data 16 aprile 2007; Ritenuto comunque
urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse
nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1. Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole
del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone
non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo
il seguente calendario: dal 1° giugno 2007 al 31 ottobre
2007 divieto per le isole di Panarea e Stromboli; dal 1°
luglio 2007 al 31 ottobre 2007 divieto per l'isola di Alicudi;
dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2007 divieto per
le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
Art. 2. Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti
deroghe: A) Alicudi - Stromboli - Panarea: 1) ai veicoli adibiti
al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali
con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale
per lo scarico delle merci; 2) per le sole isole di Panarea Stromboli,
ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari
di abitazioni che pur essendo residenti risultino iscritti nei
ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di
Lipari per l'anno 2006, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli
per nucleo familiare;
3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature
per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni
culturali. Il permesso verra' concesso dal comune, di volta in
volta, secondo le necessita'; 4) ai veicoli delle forze dell'ordine;
B) Lipari - Vulcano: 1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli
appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno
del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino
iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per
l'anno 2006, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare.
L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale
o certificato rilasciato dal comune; 2) ai veicoli adibiti al
trasporto di cose; 3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli
appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di
prenotazione di almeno 7 (sette) giorni in struttura alberghiera,
extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate
all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari
di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilita' di
un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente
dichiarazione dovra' essere esposta, in modo visibile, all'interno
del veicolo; 4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti
che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei
campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti,
e li' stazionino per tutto il periodo del soggiorno; 5) agli autoveicoli
del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti
e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso
dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 6) alle
autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla
circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze
locali; C) Filicudi: 1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose
per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare
negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci; 2) agli autoveicoli
del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti
e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per
convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verra' concesso
dal comune, di volta in volta, secondo le necessita'; 3) agli
autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in
possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera,
extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere
la possibilita' di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente)
e la corrispondente dichiarazione dovra' essere esposta, in modo
visibile, all'interno del veicolo.
Art. 3. Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli
che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita'
italiana o estera.
Art. 4. Al comune di Lipari e' consentito, per comprovate, urgenti
e
inderogabili necessita', di concedere ulteriori deroghe al divieto
di accesso di cui al presente decreto.
Art. 5. Sanzioni Chiunque viola i divieti al presente decreto
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal comma 2
dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con
gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia
in data 29 dicembre 2006, come